Court declares appeal inadmissible due to unexplained withdrawal and orders payment of fines and costs.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the appeal against the parole board's rejection of authorization inadmissible following the appellant's formal withdrawal. Although the appellant's lawyer submitted a declaration of renunciation, the court found it lacked a valid reason such as a lack of interest. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 500 euros.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A withdrawal from an appeal must be motivated by a lack of interest or other statutory grounds; an unexplained withdrawal results in the inadmissibility of the appeal and liability for costs.
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KI-generiertVolltext
04/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;letta la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall’Avv. Riccardo Mele, procuratore speciale delricorrente;RITENUTO IN FATTOChe il ricorso avverso il decreto in epigrafe dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce del4/2/2026 (di rigetto dell’autorizzazione richiesta con istanza del 30/1/2026), propostonell’interesse di Mimmo Giovanni Monetta dal difensore di fiducia e procuratore speciale,Avv. Riccardo Mele, del foro di Brindisi, depositato in cancelleria il 27/2/2026, è statoqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte dal Tribunale disorveglianza di Lecce per quanto di competenza;che in data 3 marzo 2026 è pervenuta via pec in cancelleria dichiarazione sottoscrittadall’Avv.
Riccardo Mele, procuratore speciale (fol. 4), di rinuncia sic et simpliciter alricorso/reclamo (fol. 16);CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che la rinuncia non è motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse,sicché alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia nonmotivata - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 500,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI