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Ordinanza — n. 23345/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for absolute lack of specificity regarding merits and evidentiary weight.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23345/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute lack of specificity in its grounds. The appellant's arguments, which sought a re-evaluation of the factual findings and the weight of evidence, were deemed merits-based rather than procedural. Consequently, the court upheld the lower court's logical reasoning regarding the convergence of circumstantial evidence without allowing a new assessment of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific; generic criticisms of the factual assessment or evidentiary weight are inadmissible as they constitute merits-based arguments precluded in this jurisdiction.

Schlagwörter

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criminal appeal lack of specificity merits preclusion evidentiary weight circumstantial evidence inadmissible appeal logical coherence Rückfalltatbestand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074
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Volltext

ato a LATINA il 10/03/1975 ' avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta aspecificità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull'accertamento della penale responsabilità, la consistenza ontologica degli indizi oggetto di apprezzamento nel merito, la loro gravità e precisione. 1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente, come pure ripercorse con la memoria riepilogativa trasmessa in data 14 aprile u.s., riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.2. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore dei fatti deriva dalla convergenza di dati indiziari plurali e convergenti, che non può ritenersi determinata dal caso. A fronte di tali convergenze indiziarie la difesa non ha introdotto nel giudizio di merito alcuna (neppure) astratta ipotesi alternativa capace di allontanare l'imputato dai luoghi ove i reati contestati si consumarono. La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

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