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Ordinanza — n. 23342/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for reiterating appeal grounds without new argumentation or specific legal analysis.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23342/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground was a mere repetition of the appeal argument without new reasoning. The second ground regarding the severity of the sentence was rejected as generic and unsupported by the lower court's detailed justification. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appeal without presenting new arguments or a different legal interpretation.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reiterative grounds lack of new argument procedural inadmissibility court costs and fine Berechnungsweise der Geldbuße Kriminalstrafe unverhältnismässige Sanktion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Volltext

posto da: GASPERINI ANGELO nato a ROMA il 05/07/1952 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gasperini Angelo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione logic ed argomentata in senso conforme dai giudici del merito, al fine evidente di introdurre una lettura del merito alternativa e ritenuta più convincente, in modo non consentito in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (pag. 3 e seg. quanto alle caratteristiche inequivoche della condotta posta in essere ed alla identificazione del ricorrente quale autore delle stesse); rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si sottolinea la natura punitiva e illogica del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, oltre che generico, in assenza di confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello (pag. 6 dove viene esplicata in modo puntuale la scelta di una pena al di sopra del minimo in relazione alle caratteristiche della condotta e dei plurimi precedenti penali riferibili al ricorrente) in assenza di irragionevolezza o illegalità della scelta sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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