Cassation appeal dismissed for being repetitive and lacking specific comparison with lower court's reasoning.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the validity of an order based on insufficient motivation and alleged violations of rights to alternative proceedings. The court rejected these claims because the sole ground of appeal was repetitive of the prior appeal and failed to specifically compare the lower court's detailed reasoning with the contested points.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 507 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are repetitive of the prior appeal or lack specific comparison with the lower court's detailed reasoning.
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KI-generiertVolltext
nato a NAPOLI il 17/06/1987 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Regina Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non solo è reiterativo, essendo sovrapponibile al motivo si appello proposto sullo stesso tema (legittimità della ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. per assenza di adeguata motivazione), ma anche aspecifico, avendo omesso il confronto con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 5 e seguenti, non solo quanto alla legittima pronuncia della ordinanza, ma anche quanto alla asserita lesione del proprio diritto di accedere a rito alternativo, anche tenuto conto degli altri elementi a supporto della decisione ritenuti decisivi a prescindere dalla acquisizione contestata); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M