Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the legal grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability, but the court found the appeal lacked the specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the legal criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
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KI-generiertVolltext
osto da: CUCCARO BRUNO nato a NAPOLI il 29/05/1961 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bruno Cuccaro, ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che deduce la ricorrenza di violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il residuale reato contestato al ricorrente in base al capo b) dell'imputazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ed è altresì generico per mancanza di specificità, desumibile dall'assenza di qualsivoglia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato che l'affermazione definitiva di responsabilità in ordine al capo b) della rubrica, richiamata dalla sentenza di annullamento della Sesta sezione penale, non incide sul tema del trattamento sanzionatorio, chiaramente collegato e conseguente alla valutazione, oggetto di annullamento con rinvio, devoluta quanto alla sussistenza o meno di elementi sufficienti a giungere ad una affermazione di responsabilità quanto al capo a); che l'intervenuta pronuncia in ordine al capo a) doveva necessariamente condurre ad una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, non ricorrendo il vincolo della continuazione, in relazione al quale era stata determinata in aumento la pena per il capo b); che non ricorre alcuna reformatio in peius attesa la rideterminazione per l'unica condotta ascritta al ricorrente in misura inferiore alla pena base originariamente individuata, sicché sul punto il ricorrente difetta di interesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M