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Ordinanza — n. 23321/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction as complaint is merely repetitive and lacks new grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23321/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nadia Catalano inadmissible due to the repetitive nature of her arguments regarding the fraud conviction. The appellant argued for illogical reasoning in the lower court's assessment of evidence linking her bank account to the fraudulent vehicle sale scheme. The court rejected this claim because the arguments merely reiterated points already dismissed in the appellate judgment without presenting new evidence or legal grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already considered in the appellate judgment and fail to demonstrate new vices in the reasoning.

Schlagwörter

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repetitive appeal grounds illogical reasoning complaint fraud conviction appeal Cassation inadmissibility appellate review limits Strafverfolgung wegen Betrugs Identitätstäuschung Gebrauch einer falschen Urkunde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Volltext

posto da: CATALANO NADIA nato a CATANZARO il 25/05/1979 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nadia Catalano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello, ivi puntualmente disattese, ed è anche manifestamente infondato perché censura vizi della sentenza impugnata che tuttavia non emergono dal testo della motivazione, la quale anzi precisamente si sofferma sugli elementi dai quali desumere la responsabilità della ricorrente per il reato di truffa, tra i quali, in particolare, l'apertura del conto corrente alla stessa intestato, mediante impiego della propria carta d'identità: elemento dal quale è stato dedotto il coinvolgimento della medesima nella predisposizione fraudolenta delle condizioni necessarie all'induzione in errore della parte acquirente del veicolo oggetto del fittizio annuncio di vendita (si vedano pagg 3-4 della sentenza impugnata sulla riconducibilità alla ricorrente del conto corrente su cui era confluito l'importo corrispondente al prezzo dell'escavatore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M, __ DePOSITATA IN CANC LERIA 24 2026 2