Cassation court dismisses appeal as merely reiterative of lower court's already rejected arguments regarding theft charges.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of grievances already dismissed at the appellate level. The appellant argued for a violation of law regarding the acquittal on theft charges, but the court found this argument lacked new elements or precise reasoning to challenge the lower court's factual findings. Consequently, the appeal was rejected as generic and without a comparative analysis of the original judgment's motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 646 c.p.; The appeal must present new grounds or precise arguments distinct from those already adjudicated, and mere reiterative complaints constitute an inadmissible remedy.
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KI-generiertVolltext
posto da: dalla parte civile RAGUSO LEONARDO COSIMO nato a MARTINA FRANCA il 09/01/1965 nel procedimento a carico di: TAGLIENTE GAETANO nato a MARTINA FRANCA il 04/11/1971 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Leonardo Cosimo Raguso, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, in ordine alla decisione assolutoria formulata dalla Corte d'appello di Taranto per il reato di cui all'art. 646, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata ove il giudice illustra gli elementi dai quali dedurre la mancanza di tipicità della condotta appropriativa, atteso che una delle due autovetture era stata restituita dall'imputato, e che l'altra era stata rubata ad opera di ignoti prima della scadenza del contratto di comodato d'uso di cui tale vettura era oggetto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione, e di argomentazioni precise dalle quali evincere la sussistenza della cd. interversio possessionis necessaria ad integrare il reato di appropriazione indebita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M