Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 23315/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal claiming violation of law and illogical reasoning regarding criminal liability.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23315/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court violated the law or acted illogically. The appellant argued for a different reconstruction of facts regarding a fraud charge, but the court noted that such arguments are precluded for the Cassation court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 640 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual findings or assess the logical consistency of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged illogicality or violation of law inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
criminal liability violation of law illogical reasoning preclusion principle Court of Cassazione fraud charge inadmissible appeal Verkehrsregelverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 640 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D.
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba
34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano
17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass,; Sez.
Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi
26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass,; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez.
Sez. U, n. 887 del 14/07/2022, Sacchettino
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: MELE ANTONIO nato a NAPOLI il 17/06/1985 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Mele, lette le conclusioni della parte civile costiuita; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., e che propone una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che tale motivo è altresì manifestamente infondato in quanto denuncia vizi che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale articola la motivazione con argomentazioni esenti da vizi logici, esplicitando le ragioni poste a base del convincimento giudiziale in applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove la responsabilità per il reato di truffa viene dedotta da una pluralità di elementi che tutti convergono nell'imputazione, tra i quali: la titolarità del veicolo, la mancata allegazione da parte dell'imputato di circostanze idonee a dimostrarne l'estraneità rispetto al fatto, nonché il contesto seriale e sistematico fatto di plurimi precedenti accessi autostradali con elusione del pedaggio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che deve invece essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, atteso che essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;

Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass,; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli DEPOSITATA IN CAN ELLEIRIA 2 2026 Io Giudiziario De Suntis 3