Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 23311/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as merely reiterative of lower court's rejected arguments regarding theft and non-punishment.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23311/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of complaints already dismissed at the appellate level. The appellant argued for a change in the charge from receipt to theft and the application of a non-punishment clause, but the court found these arguments infounded. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and exhaustive, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal that merely reiterates complaints already fully addressed and rejected in the judgment below is inadmissible as it lacks novelty and is manifestly unfounded.

Schlagwörter

KI-generiert
reiterative appeal inadmissibility violation of law defect of motivation receipt of stolen goods non-punishment clause appellate review Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di George Octavian Tanaselea, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: TANASELEA OCTAVIAN GEORGE nato il 14/08/1993 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di George Octavian Tanaselea, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed è altresì manifestamente infondato, giacché la corte non incorre nei vizi motivazionali censurati, debitamente argomentando, con passaggi esenti da vizi logici manifesti, su entrambe le doglianze presentate dalla difesa; che, infatti, la sentenza contiene un'esaustiva esposizione delle ragioni per cui non può essere disposta la derubricazione del reato di ricettazione in furto, stante l'assenza di elementi atti a provare la sussistenza di tale reato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e altresì delle ragioni per le quali non possa ritenersi concedibile la causa di non punibilità sopra richiamata (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove il giudice fonda tale diniego sulla base del valore del bene oggetto del reato e delle modalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia A ielli r DEPOSITATA IN CANCE 24. G I ?g0291il Ftertionerio i ziario De. nitis 2