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Ordinanza — n. 23310/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as merely reiterative and infounded regarding denial of generic mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23310/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already presented to the second-instance judge. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the lower court correctly applied the principle that judges need not consider every favorable element if they address decisive ones. The court found the appellate decision sufficiently motivated by the scale of counterfeit products and the appellant's criminal record.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis c.p.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already addressed by the second-instance judge, and the denial of mitigating circumstances is valid when the lower court reasonably selects decisive elements without needing to address all facts.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal reiterative grievance Article 62-bis Penal Code sufficient motivation ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Überprüfung der Beweiswürdigung Schutz gegen unerlaubte Handelspraktiken

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule
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Volltext

posto da: BOUGHLAM ABDELGHANI nato il 14/02/1985 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdelghanì Boughlam, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già presentate innanzi al giudice di secondo grado ed è anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche (si veda pag. 5 della sentenza ove l'applicazione di tali circostanze viene esclusa sulla base della portata del fatto, considerato l'ingente numero dei prodotti commerciali contraffatti detenuti, nonché del profilo del ricorrente, dedotto dalle risultanze del casellario penale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M