Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 23307/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances already rejected in second instance.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23307/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to identify him correctly, found no crime under Article 416-bis, and ignored a mitigating circumstance under Article 114. The court rejected these claims as merely repetitive of grievances already dismissed in the second instance and noted the lower court's adequate reasoning.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 416-bis cod. pen.; Art. 114 cod. pen.: Appeals consisting solely of reiterating grievances already rejected in the second instance are inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
repetitive grievances inadmissible appeal second instance Article 416-bis Article 114 court costs legality review Glaubhaftmachung von Verfolgungsgründen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 416-bis cod. pen.
7 con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 416-bis1, cod.
Art. 114 cod. pen.
pen.; - il terzo, che deduce la ricorrenza di vizio di carenza e illogicità della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114, cod.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: LA MURA LUIGI nato a VICO EQUENSE il 09/05/1982 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi La Mura, ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che deducono: - il primo, la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'identificazione dell'odierno ricorrente; - il secondo, la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen.; - il terzo, che deduce la ricorrenza di vizio di carenza e illogicità della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e anche manifestamente infondati, poiché la corte d'appello adeguatamente motiva su ogni doglianza con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata, con riferimento all'identificazione del ricorrente posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato in contestazione, nonché pag. 7 con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 416-bis1, cod. pen., ritenuta sussistente sulla base del compendio probatorio e delle conversazioni captate durante le indagini, e, infine, alla circostanza attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., configurabile solo nelle ipotesi di radicale trascurabilità del contributo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M