Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 23297/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding procedural violations and attempted robbery charges.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23297/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of criminal procedure regarding an unfindable victim and a misclassification of the crime as attempted rather than consummated robbery. The court rejected these claims as generic, lacking specific correlation to the lower court's reasoning, and as mere repetitions of arguments already dismissed at the appellate level.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 159 c.p.p.; Art. 56, 628 c.p.: An appeal alleging procedural violations or misclassification of criminal facts is inadmissible if it is generic, lacks specific correlation to the contested decision, or merely reiterates arguments already rejected by the appellate court.

Schlagwörter

KI-generiert
inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments attempted robbery consummated robbery procedural violation Cassazione wiederholte Verstösse gegen das Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 159 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mbaye Diouf, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale in ordine all'applicazione dell'art. 159, cod.
Art. 56 c.p.
Art. 628 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
pen., e non già nei termini di rapina consumata, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: DIOUF MBAYE nato il 04/01/1986 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;v--

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mbaye Diouf, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale in ordine all'applicazione dell'art. 159, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello acquisito al processo la querela della persona offesa risultata irreperibile a seguito di plurimi accertamenti, l'accuratezza dei quali viene tuttavia contestata in questa sede, è generico perché non si confronta con la sentenza impugnata, giacché manca qualsivoglia correlazione tra le ragioni da essa argomentate e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), ed è anche manifestamente infondato, in quanto censura vizi che non emergono dalla decisione di secondo grado, la quale per contro si pronuncia in modo completo, esaustivo e logicamente lineare (si veda pag. 4, ove si rileva la ampia portata delle verifiche espletate per la ricerca della persona offesa trasferitasi all'estero e risultata irrintracciabile tenuto conto di una serie di accertamenti sppecifici per come indicati al punto 3.1.); ritenuto altresì il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di tentativo di rapina, ai sensi degli artt. 56, 628, cod. pen., e non già nei termini di rapina consumata, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni logicamente ineccepibili, complete e giuridicamente conformi alla giurisprudenza di legittimità, debitamente richiamata ad illustrazione dei requisiti della rapina consumata e di quella tentata (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M