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Ordinanza — n. 23296/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as merely reiterative and manifestly unfounded regarding qualification under Art. 648-ter Penal Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23296/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was a mere repetition of grievances already rejected in the second instance. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation concerning the qualification of facts under Article 648-ter of the Penal Code, but the court found these arguments unfounded and inconsistent with established jurisprudence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Legislator-Regeste

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Art. 648-ter cod. pen.; Appeals that merely reiterate grievances already disattested in lower courts or cite vices not emerging from the contested judgment are inadmissible as they lack novelty and merit.

Schlagwörter

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Article 648-ter Penal Code merely reiterative appeal manifestly unfounded grounds qualification of facts inadmissibility of cassation appeal illegale Finanzflüsse Veruntreuung von Geldern finanzielle Verfehlungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648-ter cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Di Ciommo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione in tutte le sue forme in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 648-ter, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Volltext

IO nato a TORINO il 20/03/1963 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Di Ciommo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione in tutte le sue forme in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 648-ter, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, ed è anche manifestamente infondato giacché censura vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, prospettando enunciati ermeneutici contrastanti con la consolidata giurisprudenza, alla quale, per contro, fa rinvio la sentenza impugnata, la quale motiva con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità e corrette giuridicamente (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, con riferimento all'interpretazione della condotta di impiego il cui ambito applicativo si estende anche a condotte prive dell'idoneità dissimulatoria tipica dei limitrofi reati di ricettazione e di riciclaggio, evidenziando l'offensività riscontrata della condotta provata di effettuazione di bonifici per importi di denaro consistenti in favore di altre società commerciali quale chiara forma di reimpiego); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli DEPOSITATA iN CANCELLERIA 24 G I 6 Funzionario hicliziarioMania De 2