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Ordinanza — n. 23295/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding recidiva infra-quinquennale and prescription term calculation as unfounded.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23295/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Aniello Ronga inadmissible, rejecting claims of contradictory proceedings and legal violations. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the infra-quinquennial recidivism rule and miscalculated the prescription period. The court ruled that the appellate judgment correctly identified the criminal acts occurred only four years apart and provided sufficient logical reasoning, thus finding no grounds for cassation.

Legislator-Regeste

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Art. 99, comma 3 cod. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of sentencing motivation is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, without assessing the correspondence of the reasoning to the procedural record.

Schlagwörter

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recidiva infra-quinquennale violazione di legge processuale vizio di contraddittorietà carenza della motivazione sindacato di legittimità computo del termine di prescrizione Corte di Cassazione Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 99, comma 3 cod. pen.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Volltext

posto da: RONGA ANIELLO nato a TORINO il 10/05/1985 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; MLRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aniello Ronga, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di vizio di violazione di legge processuale con riferimento all'applicazione della recidiva infra-quinquennale ai sensi dell'art. 99, comma terzo, cod. pen., e il secondo motivo, che, in via subordinata ed eventuale, deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio di carenza della motivazione con riferimento al computo del termine di prescrizione, sono entrambi manifestamente infondati poiché censurano vizi che non emergono dal testo della sentenza, la quale, anzi, correttamente motiva in ordine alla sussistenza dei requisiti per applicare la recidiva infra-quinquennale; che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. (si vedano in particolare le pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ove il giudice adito correttamente rileva la ricorsività della condotta criminale ad appena quattro anni di distanza dalla prima condanna, con chiara enucleazione della crescente pericolosità dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MMarzia Minutillo Ttittùr Lucia Aielli eterosinim ted24. GO 2026 FurrzioR to, udittifig ~zia _