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Ordinanza — n. 23293/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely reiterative of rejected appellate complaints.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23293/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The appellant argued for a reclassification of the crime from robbery to snatching and requested the exclusion of the aggravating circumstance of using a weapon, while also contesting the mitigating circumstance of late compensation. The court dismissed these claims because the lower court's reasoning was coherent, exhaustive, and logically refuted the defense's alternative interpretations of the facts and sentencing balance.

Legislator-Regeste

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Art. 609, Art. 610, Art. 624-bis c.p.; Appeals based on mere repetition of grievances already rejected at the appellate level are inadmissible.

Schlagwörter

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Grounds Robbery Classification Sentencing Balancing Widerhandlung gegen das Waffengesetz Raub qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.
Art. 610 c.p.
Art. 624-bis c.p.
pen., nei termini di cui all'art. 624-bis, cod.
Art. 62 c.p.
pen., nei termini di cui all'art. 624-bis, cod.
Art. 133 c.p.
pen.; e infine, il quarto, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, in relazione al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena, ai sensi dell'art. 133, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Volltext

posto da: CALIPA ANTONINO nato a BAGNARA CALABRA il 04/02/1961 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Calipa, ritenuto che tutti i motivi di ricorso di seguito elencati: - il primo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, nonché vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto, contestato al ricorrente ai sensi degli artt. 110, 628, comma primo, comma terzo, n. 1, cod. pen., nei termini di cui all'art. 624-bis, cod. pen.; - il secondo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma; il terzo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.; e infine, il quarto, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, in relazione al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, pertinenti e precisamente dirette alla confutazione delle censure presentate dalla difesa, le quali si risolvono peraltro in contestazioni relative al fatto e in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che gli stessi motivi sono altresì manifestamente infondati, giacché censurano vizi che non ricorrono nella motivazione della sentenza, essendo questa articolata in modo coerente ed esaustivo su ciascuna delle doglianze, relative, rispettivamente, alla responsabilità del ricorrente per il reato di rapina e al trattamento sanzionatorio (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 con riguardo allo svolgimento dei fatti, dal quale si evince che l'uso della violenza, ai danni di una delle persone offese, risulta strumentale alla sottrazione dei beni interni all'abitacolo dell'autovettura, così da escludere la riqualificazione dell'accadimento in furto con strappo; pag. 8 ove il giudice ribadisce la sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, non essendo possibile escluderne l'idoneità intimidatoria anche qualora si fosse trattato di arma giocattolo; pag. 92 '140,sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in ragione della tardività della proposta risarcitoria presentata dal ricorrente a favore della persona offesa, e, infine, pagg. 9-10 con riferimento alla commisurazione della pena, comprensiva del bilanciamento di circostanze, per cui l'oggettiva gravità del fatto - desumibile dalle modalità della condotta particolarmente spregiudicate, dalle relative conseguenze, nonché dall'intensità del dolo - giustifica l'esclusione del regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli DePOSITATA CANCELLER1424 8\1U 2026 o OitoliziNint) Dt Mi§ 3