Italian Court dismisses appeal on fraud claim due to lack of causal link between lies and victim's error.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely reiterated complaints already rejected in the second instance. The appellant argued there was no causal connection between his deceptive conduct and the victim's induced error regarding the non-delivery of goods. The court dismissed this as a non-argumentative proposal to re-read the facts, noting the lower court's reasoning was logically sound and factually accurate.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 640 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the sole ground is a mere repetition of complaints already disallowed in the second instance without new arguments or factual changes.
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KI-generiertVolltext
re MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianni Francini, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., per mancanza, nella specie, del nesso causale tra la condotta di mendacio e l'induzione in errore della persona offesa, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e, piuttosto, basate su una ricostruzione fedele dei fatti, nonché su una corretta sussunzione dei medesimi nella fattispecie contestata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento all'elemento oggettivo della truffa, caratterizzato dal mendacio artificioso del ricorrente, strumentalmente diretto a carpire la fiducia della persona offesa e ad indurla alla consegna della merce dietro pagamento del prezzo, in realtà mai avvenuto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M