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Ordinanza — n. 23274/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding subjective element of money laundering charge.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23274/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised against the lower court's decision. The appellant argued the subjective element of the money laundering charge was flawed, but the court found these arguments merely repeated those already rejected in the appellate stage without new argumentation. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure for failing to meet the requirement of specific criticism.

Legislator-Regeste

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating arguments already rejected in the lower instance without providing new, concrete criticism of the judgment's reasoning.

Schlagwörter

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lack of specificity money laundering subjective element reiteration of arguments inadmissible appeal Article 591 Cassation procedure Checkkartenmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01
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Volltext

E inato a NOCERA INFERIORE il 24/01/1977 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele D'Oriano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del relativo elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è privo di specificità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come la giustificazione addotta dall'imputato, relativamente al fatto che il coimputato gli avrebbe asseritamente assicurato di aver trovato a terra le carte di credito, che venivano poi utilizzate dagli stessi per ripetuti prelievi di denaro, risultasse del tutto irrilevante alla luce dei principi della giurisprudenza ivi richiamati, dovendosi ritenere che i segni esteriori riportati su detti beni ne attestavano l'appartenenza ad un preciso legittimo titolare, con la conseguenza che il successivo utilizzo da parte del prevenuto integrava pienamente gli elementi costitutivi del reato di ricettazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli 4./ 1-41('Gtcc )-(2:101,P