Cassation appeal dismissed for being merely repetitive of lower court's already reviewed arguments regarding generic mitigating circumstances.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant argued that the lower court failed to evaluate specific evidence regarding the defendant's role in the incident, claiming this violated statutory requirements for assessing generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate judge's decision was not arbitrary, as it adequately addressed the decisive factors of the case, such as the gravity of the conduct and the significant financial damage caused, without needing to consider every single element presented.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 396, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, provided the lower court's factual assessment regarding mitigating circumstances is non-contradictory and based on the preponderant elements identified under the relevant penal code provisions.
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posto da: GENNARO VINCENZO nato a PALERMO il 03/12/1998 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO t' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Gennaro; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello con cui era richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che, con particolare riguardo alla doglianza con cui si lamenta l'omessa valutazione del dato probatorio relativo al ruolo effettivamente svolto dall'imputato nella vicenda in esame, deve osservarsi come in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano la gravità della condotta e l'ingente danno patrimoniale cagionato quali elementi ostativi alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e si esclude specificamente la rilevanza del dato probatorio in parola ai fini della complessiva valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M