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Ordinanza — n. 23253/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation for aggravated penalty in continued crimes.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23253/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to motivate the penalty increase for continued crimes. The appellant argued the judges did not distinctly calculate the aggravation for each satellite offense, but the court found the reasoning sufficient as it addressed proportionality and the violent nature of the acts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 81 cod. pen.; In cases of continued crimes, the judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense, but the required level of diligence correlates with the magnitude of the increase to ensure proportionality and avoid material cumulation.

Schlagwörter

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continued crimes penalty aggravation lack of motivation proportionality principle Cassation appeal satellite offenses material cumulation Strafanpassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
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Volltext

posto da: HALI ROBERT nato il 07/10/2000 ' avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA ' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Robert Hall; ritenuto che è manifestamente infondato l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, dovendo a tal riguardo osservarsi come i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che tale onere di diligenza mpotivazionale è stato adempiuto, nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è stato correttamente assolto dalla Corte territoriale mediante la valutazione di congruità della misura della pena in continuazione stabilita dal primo giudice rispetto alla gravità dei fatti di reato, dedotta dalle modalità particolarmente violente dell'azione, analoghe a quelle dei reati commessi in precedenza, nonché dal ruolo sicuramente rilevante svolto dall'imputato nella vicenda de quo (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M