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Ordinanza — n. 23251/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify grounds regarding recidivism confirmation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23251/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate specific grounds linking the lower court's reasoning on recidivism to the alleged errors. The appellant criticized the confirmation of recidivism without detailing how the appellate court's assessment of the defendant's criminal inclination contradicted the statutory criteria. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary correlation between the contested decision and the arguments presented, resulting in dismissal and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specify the correlation between the reasons for the contested decision and the arguments advanced in the appeal, particularly when generic criticisms of motivation are raised without precise identification of the specific errors.

Schlagwörter

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inadmissibility of appeal recidivism confirmation correlation of grounds manifestly unfounded Cassation procedure Rückfalltatbestand anhaltende Delinquenz wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano
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Volltext

posto da: FRANGINI MASSIMILIANO nato a LIVORNO il 16/02/1969 ' avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Frangini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con cui si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla conferma della recidiva, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato atteso che la censura evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato (cfr.

Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che, invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr.

Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01 - si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come la reiterazione dell'illecito da parte dell'imputato nell'esercizio della sua attività imprenditoriale fosse effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della sua condotta e di un'accresciuta pericolosità dello stesso); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.h

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e-condann P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli ' DEPOSITA:VA A IN CPC e t I- 24 9 Fircionen /Gideliziarit} , Mania D Sanas