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Ordinanza — n. 23249/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal regarding discretionary sentencing mitigation based on victim compensation. The court rejects the claim of insufficient motivation for rejecting the mitigating circumstance. The appellate court's evaluation of compensation adequacy is upheld as within its discretionary power.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23249/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper motivation for rejecting a mitigating circumstance based on victim compensation. The court affirmed that assessing whether compensation fully covers the victim's harm is a discretionary judgment of merit, not subject to appellate review unless arbitrary.

Legislator-Regeste

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Art. 62, first paragraph, no. 6 of the Penal Code; The appellate court's evaluation of whether compensation fully covers the victim's harm constitutes a discretionary judgment of merit, which is not subject to cassation review absent evident illogical reasoning.

Schlagwörter

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mitigating circumstance victim compensation discretionary judgment appellate review integral reparation social danger inadmissible appeal Wiederherstellung des Vorzustands

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62, first paragraph, no. 6 of the Penal Code

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019
Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv.
Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022
Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv.
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Volltext

posto da: DEPALO LORENZO nato a MOLFETTA il 27/11/2000 • avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto iì ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Depalo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con cui si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato, invero, che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in parola, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva eventualmente resa dalla persona offesa (cfr.

Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02); che a tale riguardo deve inoltre ribadirsi come il risarcimento del danno prima del giudizio debba rappresentare una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale e, come tale, debba essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01); che nella fattispecie la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto ed in perfetta conformità con i principi di diritto appena richiamati, ha rilevato come dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio non emergesse alcuna prova in ordine alla esatta entità del ristoro asseritamente corrisposto dall'imputato, risultando di conseguenza preclusa ogni valutazione in ordine alla natura integrale ed effettiva di tale risarcimento rispetto al danno cagionato alla persona offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M