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Ordinanza — n. 23239/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for aggravated injuries and aiding suicide as inadmissible.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23239/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by DiBenedetto and Mancuso against their criminal convictions inadmissible. The appellants argued for factual re-evaluation, legal misapplication, and denial of mitigating circumstances, but the court found these grounds insufficient for a review of legality. Consequently, the lower court's confirmation of sentences for aggravated injuries and aiding suicide was upheld, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 378, Art. 384, Art. 73 d.lgs. n. 159/2011, Codice Penale; Appeals based on mere factual complaints or requests for alternative sentencing evaluations are inadmissible in the stage of legality review.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility factual complaint review aiding suicide conviction aggravated injuries penalty legality stage limits mitigating circumstances denial court costs award anhaltende Delinquenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 378, comma primo, 99, comma quarto, cod. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
(capo b), per il secondo, ai reati di lesioni personali aggravate, ancheai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen. (capo c) nonché per la contravvenzionedi cui all’art.
Art. 4 legge n. 110 del 1975
(capo c) nonché per la contravvenzionedi cui all’art. 4 legge n.
Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 384 cod. pen.
e vizio di motivazione circa la ritenuta esclusione dell’esimente dicui all’art. 384 cod. pen.
art. 384 cod. pen
e vizio di motivazione circa la ritenuta esclusione dell’esimente dicui all’art. 384 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Rv. 280148
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Volltext

3/05/1971avverso la sentenza del 9/07/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Trapani nei confronti di DiBenedetto alla pena di anni uno di reclusione e di Mancuso alla pena di mesi ottodi reclusione, in relazione, per il primo, al reato di cui all’art. 73 d. lgs. n. 159 del2011 (capo a) e al delitto di cui all’art 378, comma primo, 99, comma quarto,cod. pen. (capo b), per il secondo, ai reati di lesioni personali aggravate, ancheai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen. (capo c) nonché per la contravvenzionedi cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo d).Considerato che i ricorsi avverso il descritto provvedimento, affidati, quellodi Mancuso, a tre motivi (vizio di motivazione con riferimento al capo c – primomotivo; erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazioneal capo d – secondo motivo; vizio di motivazione e violazione di legge circa ildiniego delle circostanze attenuanti generiche – terzo motivo) e quello di DiBenedetto a due motivi (erronea applicazione dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011e vizio di motivazione – primo motivo; violazione e falsa applicazione dell’art.378 cod. pen. e vizio di motivazione circa la ritenuta esclusione dell’esimente dicui all’art. 384 cod. pen.

– secondo motivo) sono inammissibili.Rilevato, infatti, quanto a Mancuso, che i primi due motivi di ricorso nonsono consentiti in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze inpunto di fatto e che il terzo motivo è, del pari, non consentito in quanto inerisceal trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogicamotivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con l’atto digravame (v. p. 4 e 5).Considerato, inoltre, quanto a Di Benedetto, che il primo motivo è volto aprefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea alsindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla sentenza impugnata,mentre il secondo motivo appare riproduttivo di profili di censura già vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito (v. p 2 e ss. circal’esclusione dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen., ove viene richiamato ilcondivisibile principio secondo il quale la disposizione in parola opera solo nelcaso in cui, valutate le circostanze del caso concreto, secondo il parametro dellamassima diligenza esigibile, la condotta di favoreggiamento si presenti all’agentecome l’unica in grado di evitare pregiudizio per la libertà o per l’onore proprio oaltrui, in presenza di pericolo non generico ma connesso a concrete circostanze,Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Rv. 280148 - 01).Rilevato, infine, che il lamentato difetto di motivazione non trova riscontrodalla lettura della sentenza impugnata la quale è coerente, completa e immuneda vizi di illogicità manifesta riscontrabili nella presente sede.Reputato che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi