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Ordinanza — n. 23219/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of grounds and lack of procedural standing.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23219/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine to the Fine Fund. The appellant had previously waived specific grounds for appeal regarding sentencing and the absorption of offenses, which legally precludes complaining about omitted reasoning on those points. Furthermore, the court rejected the new argument concerning restorative justice because it was not raised during the appellate proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 610 comma 5-bis; Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A waiver of appeal grounds restricts the scope of review to remaining issues, barring complaints on waived points, while new issues not raised on appeal are inadmissible.

Schlagwörter

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waiver of appeal grounds scope of cassation review procedural inadmissibility absorption of offenses restorative justice application Waffenrechtsdelikte Privatwaffe Kriegskonterbande

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
ne svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli hariformato la condanna, resa dal Tribunale di Nola nei confronti dell’imputato,rideterminando ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen. in ordine all’assorbimento tra il reato didetenzione delle munizioni in quello di porto e detenzione dell’arma e circa lainvocata lieve entità secondo motivo) sono inammissibili ai sensi degli artt.
art. 599-bis cod. proc. pen
ne svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli hariformato la condanna, resa dal Tribunale di Nola nei confronti dell’imputato,rideterminando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
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Volltext

ne svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli hariformato la condanna, resa dal Tribunale di Nola nei confronti dell’imputato,rideterminando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la pena irrogata in annidue e mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa, in relazione ai reati diricettazione, detenzione illecita di munizioni e bossoli nonché di una pistolasemiautomatica clandestina, con il colpo in canna e con caricatore regolarmenteinserito, corredato da 7 munizioni calibro 6,35, oltre all'altro materiale indicatonell’imputazione.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a duemotivi (violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., inosservanza dell’art.545-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della giustiziariparativa – primo motivo; violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen. in ordine all’assorbimento tra il reato didetenzione delle munizioni in quello di porto e detenzione dell’arma e circa lainvocata lieve entità secondo motivo) sono inammissibili ai sensi degli artt. 610comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.Ritenuto, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguenteal concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di talchél'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventualeomessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati; in tal senso va,altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema diresponsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzionedella pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancatoproscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto,da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice diappello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinentisoltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro,la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronunciaaffermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza dieventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1,n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Rv. 276102).Considerato, peraltro, che la questione relativa all’ammissione alla giustiziariparativa non viene prospettata nei motivi di appello e che, dunque, la questioneproposta appare inedita.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi