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Ordinanza — n. 23214/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel under new law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23214/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without a defense lawyer, violating a new statutory requirement. The petitioner argued for admission to probation, but the lower court rejected this due to procedural defects. The Supreme Court upheld the rejection, ruling that the absence of a qualified attorney rendered the filing void under the amended criminal procedure code.

Legislator-Regeste

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be submitted by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Schlagwörter

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criminal procedure appeal mandatory defense counsel inadmissibility declaration Corte di Cassazione procedural defect probation admission legal representation requirement Bewährungshilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
182/2024.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato in datasuccessiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, cosìimponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità,da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01
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Volltext

ribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione del Consigliere B. CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato l’instanza del condannato di ammissione all’affidamento in prova inrelazione alla pena in esecuzione di cui al provvedimento di determinazione dipene concorrenti Siep n. 182/2024.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato in datasuccessiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, cosìimponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità,da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi