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Ordinanza — n. 23213/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and unsupported by facts regarding payment inability.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23213/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal against the conversion of a fine into a fine payment plan inadmissible. The appellant argued they lacked income to pay the full amount, but the court found the appeal generic and unsupported by facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a sum to the fine fund.

Legislator-Regeste

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Art. 103 legge n. 689/1981; Art. 660, comma 9, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, lacks factual basis, and fails to demonstrate the absolute impossibility of fulfilling the obligation even through installment payments.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic grounds installment payment fine conversion procedural dismissal Umwandlung der Geldstrafe Umwandlung unter zollamtlicher Überwachung Währungsumrechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 103 of Law No. 689 of 1981
el Magistrato di sorveglianza diMessinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza diMessina ha convertito, ai sensi dell’art. 103 legge n.
Art. 660, paragraph 9 of the Code of Criminal Procedure
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Volltext

el Magistrato di sorveglianza diMessinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza diMessina ha convertito, ai sensi dell’art. 103 legge n. 689 del 1981, la penapecuniaria dell’ammenda di euro 1.500 di cui alla sentenza del 13 dicembre2023, resa dal Tribunale di Messina, divenuta definitiva il 23 giugno 2024.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a unsolo motivo (Mancata applicazione dell'art 660, comma 9, cod. proc. pen. e insubordine di detenzione domiciliare sostitutiva o lavoro di pubblica utilitàsostitutivo con richiesta, infine, di rateizzazione.

Il ricorrente sostiene che ilcondannato non percepisce alcun reddito che gli consenta di pagare l'interasomma, convive con la sorella che, a sua volta, ha necessità di assistenza) èinammissibile perché generico e versato in fatto, nonché manifestamenteinfondato tenuto conto quanto al dedotto vizio di motivazione che questo non siravvisa in base alla lettura del provvedimento impugnato che, invece, valorizzain modo completo ed ineccepibile l'inesistenza di condizioni che presupponganol'assoluta impossibilità di adempiere anche in forma rateale (v. p. 2 ove si faespresso riferimento alla necessità della sussistenza di tali condizioni al momentodell’ingiunzione).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi