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Ordinanza — n. 23178/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against theft conviction, upholding 'sleight of hand' aggravating circumstance.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23178/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft with the aggravating circumstance of 'sleight of hand.' The defendant argued that the crowd caused by the metro train was the sole cause of the theft, but the court found he used a lightning-fast zipper to open the victim's bag. The court ruled that the defendant's specific skill in opening the bag constituted the required astuteness, rejecting the claim of general mitigation based on prior arrests.

Legislator-Regeste

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Art. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: In theft cases, the aggravating circumstance of 'sleight of hand' is established when the agent performs a conduct characterized by particular skill, cunning, or foresight before or during the taking of the movable property.

Schlagwörter

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theft aggravating circumstance sleight of hand definition criminal appeal inadmissibility general mitigation denial Cassazione Rome qualifizierter Diebstahl Entwendung gewerbsmässiger Diebstahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 627 c.p.
Art. 63 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
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Volltext

i Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia di condanna del Flores Salas per il delitto di furto c.d.con destrezza;Considerato che, con il primo motivo, l’imputato deduce inosservanza eerronea applicazione della legge penale rispetto alla ritenuta circostanzaaggravante, poiché egli si sarebbe limitato a profittare di un fatto non cagionatodallo stesso, ovvero la calca determinata dall’arrivo del vagone dellametropolitana;Ritenuto detto motivo, di carattere reiterativo, manifestamente infondato,poiché come la Corte di appello ha, con motivazione idonea, posto in rilievo, ilricorrente, in modo fulmineo, ha aperto la cerniera lampo della borsa dellavittima, e in ciò si è concretata la c.d. destrezza;Ritenuto, dunque, che è stata fatta corretta applicazione, da parte dellaCorte territoriale, del principio espresso dalle Sezioni Unite per il quale, in temadi furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbiaposto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, unacondotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea asorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res” (Sez.U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);Considerato che, mediante il secondo motivo, l’imputato denuncia l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche;Ritenuto detto motivo inammissibile poiché non si confronta con le congrueargomentazioni sottese al relativo diniego, fondato sui precedenti arresti, sulreiterato tentativo di borseggiare altre due persone quel giorno prima diavvicinarsi alla persona offesa, sulla disponibilità di un telefono cellulare appenarubato, elementi, questi, tutti sintomatici della sua proclività a delinquere;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi