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Ordinanza — n. 23177/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against attempted theft conviction for tautological exclusion of punishability argument.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23177/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued that the exclusion of punishability under Article 131-bis was tautologically applied without considering the attempt status. The court ruled that a comprehensive assessment of the specific case facts was properly conducted, rejecting the claim that the exclusion was improperly denied.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of particular triviality requires a complex evaluation of all case specifics, including conduct, culpability, and criminal damage, rather than mere economic prejudice.

Schlagwörter

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exclusion of punishability particular triviality attempted theft criminal damage Cassation inadmissibility tautological argument aggravated theft Schadenberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
266590);Ritenuto che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
266590);Ritenuto che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
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Volltext

88avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma haconfermato la condanna del Miranda Norambuena per il delitto di tentato furtoaggravato;Considerato che il ricorrente, con l’unico motivo proposto, lamenta violazionedella legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen., poiché l’esclusione dellacausa di non punibilità sarebbe stata argomentata in modo tautologico, senzaconsiderare che il furto era stato solo tentato e che dunque l’offesa non si erarealizzata;Considerato, al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);Ritenuto che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. con congrueargomentazioni, correlate all’entità del pericolo e dovendosi peraltro considerareche la nozione di danno deve essere intesa come danno criminale, ossia nonavendo riguardo al mero pregiudizio economico cagionato alla persona offesa (Sez.2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi