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Ordinanza — n. 23161/2026 — snpen KI-generiert

Cassation Court dismisses appeal regarding excessive sentence and omitted mitigating circumstances for false generalities. The appeal is inadmissible due to lack of specific reasoning for the sentence and absence of positive evidence for generic mitigation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23161/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false generalities. The appellant argued the sentence exceeded the statutory minimum and that generic mitigating circumstances were omitted. The court rejected these claims because the lower court provided sufficient reasoning for the penalty based on the defendant's recidivism and lack of remorse, while finding no positive evidence to support the alleged mitigating factors.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 495 c.p.; The appeal regarding excessive sentencing or omitted generic mitigation is inadmissible when the lower court decision contains congruous reasoning justifying the penalty and dismissing the alleged mitigating circumstances based on the defendant's conduct.

Schlagwörter

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false generalities excessive sentence generic mitigation inadmissible appeal recidivism summary procedure Cassation Court Nachweis der Bedürftigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 495 c.p.
art. 495 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi
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Volltext

rso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Ngom per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;Considerato che il ricorrente censura, con il primo motivo, vizio dimotivazione laddove la decisione impugnata gli ha comminato una penasuperiore al minimo edittale;Premesso che la pena irrogata è ampiamente al di sotto della media edittalee che, pertanto, non doveva essere sorretta da una specifica motivazione (tra lealtre, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953), la doglianza sipresenta, comunque, manifestamente infondata, in virtù delle congrueargomentazioni spese sotto tali aspetti dalla decisione impugnata, la quale hainfatti posto in rilievo che l’imputato è un pluripregiudicato e ha fornito aiCarabinieri false generalità mentre era ricercato per evasione, nell’ambito diun’operazione in cui gli stessi erano intervenuti a seguito di una rapina nellaquale egli era stato tratto in arresto e trovato in possesso di sostanzestupefacenti e, solo dopo essere stato arrestato e sottoposto a rilievifotodattiloscopici, gli agenti avevano appreso che era destinatario diun’ordinanza di custodia cautelare;Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente contesta la motivazionedella pronuncia della Corte territoriale anche in punto di omessa concessionedelle circostanze attenuati generiche;Ritenuta tale censura inammissibile a fronte della congrua motivazione conla quale la predetta decisione ha disatteso le analoghe doglianze formulate nelgiudizio di appello, evidenziando che non erano emersi elementi positivi a tal finevalorizzabili, poiché l’imputato si era limitato, in sede di giudizio abbreviato, adaffermare che si scusava per i fatti commessi, che era giovane e non sapeva sipotesse essere processati per aver reso false generalità, circostanza, questa,assolutamente inverosimile, atteso che egli è residente in Italia, è stato più voltearrestato e aveva declinato false generalità alla polizia già in precedenza,condotta rispetto alla quale, dunque, non aveva mostrato alcuna resipiscenza;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi