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Ordinanza — n. 23128/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual re-evaluation beyond appellate court powers.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23128/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the selection of evidence, the legal qualification of facts, and the extortion amount quantified by the lower court. The court rejected these arguments as either contrary to established law, merely reiterating rejected points without specific critique, or attempting an impermissible re-evaluation of factual elements reserved for the trial judge.

Legislator-Regeste

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Art. 360, co. 1, lett. b) and Art. 360, co. 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure; A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide specific arguments distinct from those already rejected, or if it attempts to re-evaluate factual elements which are exclusively within the competence of the court of first instance.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of specific argumentation factual re-evaluation appellate court powers procedural costs versuchte Erpressung Höchststrafe Bestechung bei Zwangsvollstreckung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Volltext

CCHINO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/08/1967 avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Gioacchino Fontanella, ritenuto che il primo motivo di ricorso (sezione A), che contesta i metodi di selezione e valutazione dei materiali istruttori, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso (sezione B) che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 56, 629, 416 bis cod. Pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte in conformità con il dato probatorio, ha ricostruito i fatti nei termini contestati), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la quantificazione della pretesa estorsiva in euro cinquantamila, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M