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Ordinanza — n. 23118/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for generic grounds violating procedural code and incurring costs.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23118/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Massafra inadmissible due to its generic nature. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the grounds entirely assertive and unrelated to the specific facts of the attempted burglary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Criminal Fine Fund.

Legislator-Regeste

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal containing only generic, assertive allegations not correlated to the specific case facts is inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Schlagwörter

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generic appeal grounds procedural code violation inadmissible appeal procedural costs criminal fine fund ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Nichtigkeitsgründe Entschädigung für Justizirrtümer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che Giuseppe Massafra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna il delitto di tentato furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che Giuseppe Massafra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna il delitto di tentato furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
- è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi neppure correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Volltext

posto da: Massafra Giuseppe nato a Torino il 18/07/1977 avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Massafra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna il delitto di tentato furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi neppure correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MDtPOS1TATA tN CANCE 2;"4, G Fttineor,: Mwit 2