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Sentenza — n. 23099/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court annuls lower court conviction due to expired statute of limitations on recidiva claim.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 23099/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation annulled the Rimini Peace Judge's conviction without remittal because the prosecution action had expired. The appellant challenged the finding of recidiva, arguing it lacked an assessment of increased culpability. The court ruled that since the one year and six months limitation period had passed, the conviction was legally unsustainable.

Legislator-Regeste

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Art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: When the prosecution action expires due to the passage of the limitation period for recidiva, the lower court's conviction based on that recidiva must be annulled without remittal.

Schlagwörter

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statute of limitations recidiva expiration action penal annullamento senza rinvio procedural bar criminal appeal limitation period Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata resa in data 11 aprile 2023; dunque, considerando il termine di legge per il deposito (30 giorni) ed ulteriori 90 giorni, il termine di 1 anno e 6 mesi posto dall'art. 344-bis, comma 2, cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con l'unico motivo di impugnazione (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134
art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134) è decorso il 9 febbraio 2025.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Avverso la pronuncia è stato presentato appello nell'interesse dell'imputato, trasmesso dal Tribunale di Rimini a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Con l'unico motivo di impugnazione (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01
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Volltext

da: Patruno Antonio nato a Bari il 04/06/1981 avverso la sentenza del 11/04/2023 del Giudice di Pace di Rimini dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del giorno 11 aprile 2023 il Giudice di Pace di Rimini ha affermato la responsabilità di Antonio Patruno per i delitti di cui percosse e minacce, a lui ascritti, commessi il 12 maggio 2020 in esecuzione del medesimo disegno criminoso; e, ritenuta la recidiva reiterata, lo ha condannato alla pena di euro 1.750 di multa 2. Avverso la pronuncia è stato presentato appello nell'interesse dell'imputato, trasmesso dal Tribunale di Rimini a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Con l'unico motivo di impugnazione (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) è stata censurata la ritenuta sussistenza della recidiva e sono stata avanzate doglianze in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.3.

È dirimente osservare che è fondata la censura relativa alla recidiva, poiché in effetti la sentenza impugnata l'ha ritenuta senza compiere in alcun modo una valutazione del nuovo delitto in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato (cfr., per tutte, Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01, in motivazione). Deve, pertanto, rilevarsi che è spirato il termine di improcedibilità dell'azione penale, rimanendo assorbita ogni ulteriore considerazione. La sentenza impugnata è stata resa in data 11 aprile 2023; dunque, considerando il termine di legge per il deposito (30 giorni) ed ulteriori 90 giorni, il termine di 1 anno e 6 mesi posto dall'art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen. (secondo la disciplina applicabile ratione temporis, in ragione della proposizione dell'impugnazione il 25 maggio 2023; cfr. art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134) è decorso il 9 febbraio 2025.

Deve, perciò, disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P. Q. M. Annulla senza rin P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano 2