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Ordinanza — n. 23095/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to inadmissible generic arguments and lack of specific legal censure.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23095/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Manto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Manto challenged the second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations of specific criminal code articles regarding necessity and diminished damage, but his arguments were deemed generic and lacking in effective legal censure. The court ruled that the appellate court's reasoning was logical and congruent with established jurisprudence, rendering the appeal's claims manifestly unfounded and procedurally defective.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no effective legal censure against the lower court's reasoning, merely reiterating disallowed allegations or relying on generic statements without specific grounds.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic legal censure aggravated theft lack of specific grounds court costs and fine procedural defect manifestly unfounded Geldbußen wegen Zuwiderhandlung gegen Verfahrensvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 54 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
e il vizio di motivazione - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si affida a enunciati patentemente generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Volltext

nato a Palermo il 13/09/1952 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Manto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne confermato la condanna per furto aggravato; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è comunque manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha argomentato in maniera non manifestamente illogica e, dunque, immune da censure, richiamando la verifica compiuta dal personale dell'ente erogatore e il godimento dell'immobile alimentato contra legem a fronte del difetto di specifiche censure con l'atto di appello; inoltre, l'atto di appello era del tutto generico in ordine alla sussistenza delle aggravanti, e dunque in parte quainammissibile, il che esclude che possa qui utilmente rilevarsi un vizio del provvedimento impugnato rispetto alla sussistenza di esse; - il secondo motivo e il terzo motivo - che lamentano la violazione degli art. 54, 62 n. 4, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione all'esclusione dello stato di necessità e dell'attenuante della speciale tenuità del danno - sono manifestamente infondati e finiscono col reiterare, senza neppure addurre il travisamento della prova, le allegazioni già disattese dalla Corte di merito motivazione congrua, logica e conforme ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (che la pronuncia impugnata correttamente richiama: cfr. pp. 4 s. e 6 della sentenza impugnata); - il quarto motivo - che assume la violazione degli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e il vizio di motivazione - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si affida a enunciati patentemente generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michel Romano r DEPOQ TAT4\ IN CAN( G 2