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Ordinanza — n. 23085/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible under procedural law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23085/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Massafra inadmissible due to its generic nature. The sole ground cited, alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, was deemed assertive and unrelated to the specific facts of the case. Consequently, the appeal was rejected, and Massafra was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal containing only assertive allegations not correlated to the specific case facts is patentely generic and must be declared inadmissible.

Schlagwörter

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generic appeal inadmissible appeal procedural law assertive allegations court costs Nichtigkeitsgründe Rechtsbehelfsverfahren Anfechtung von Verwaltungsverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Volltext

pe nato a TORINO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Massafra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M