Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to procedural time limits and generic arguments.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to submit a supplementary memorandum within the strict fifteen-day deadline required by law before the hearing. Furthermore, the court rejected the substantive arguments as generic repetitions of previously dismissed claims without new evidence or logical reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a supplementary memorandum is filed after the statutory deadline, and generic arguments lacking specific factual rebuttal or logical coherence do not constitute valid grounds for review.
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posto da: Libra Alessandro nato a AGRIGENTO il 20/10/1976 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Libra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto furto aggravato; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 16 febbraio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 febbraio 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo - che la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilitàdell'imputato - e il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. - lungi dal contenere compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato, reiterano le allegazioni già disattese - per il tramite di un'argomentazione congrua e logica - dalla Corte di merito e si affidano ad asserti generici, senza neppure addurre il travisamento della prova, prospettando un alternativo apprezzamento (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M