Criminal conviction annulled because the statute of limitations expired due to lack of suspensions.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for bankruptcy-related crimes without remanding the case. The defendants argued various procedural and substantive flaws, but the court focused on the expiration of the limitation period. Since no suspensions occurred, the statute of limitations had run out by March 11, 2026, extinguishing the crime.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: When the limitation period for prosecution expires due to the absence of suspensions, the criminal conviction must be annulled as the crime is extinguished.
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osti da: BARCAROLI BALDASSARRE nato a GIULIANOVA il 28/02/1954 TOMASSETTI VILMA nato a ASCOLI PICENO il 23/12/1943 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
LotiA 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Boiracce ha confermato la condanna di Barcaroli Baldassarre e Tomassetti Vilma per il reato di cui agli artt. 110 e 40 comma secondo cod. pen., 236 comma secondo, 223 comma primo in relazione all'art. 216 comma primo e 219 comma primo legge fall., commesso il 11 giugno 2007.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il loro difensore, proponendo dieci motivi su; nullità del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione (mot. 1); violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per aver attribuito agli imputati la responsabilità di operazioni dolose volte a cagionare il dissesto a fronte di una contestazione in forma omissiva ex art. 40 cpv. (mot. 2); vizio di motivazione in relazione alla avvenuta acquisizione di documentazione integrativa (mot. 3); vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale dell'imputata Tomassetti Vilma (mot. 4);
Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale di entrambi gli imputati (nnot. 5); mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma primo legge fall. (mot. 6); mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio (nnot. 7); vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall. da cui discende l'incremento del termine necessario a prescrivere (mot. 8); mancata riqualificazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice con conseguente incidenza sul termine prescrizionale (mot. 9); eccessività della pena inflitta (mot. 10).
3. I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 marzo 2026 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto dell'assenza di sospensioni.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
P.Q.M