Cassation court dismisses appeal for attempted burglary, citing lack of specific argumentation against lower court's reasoning.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for attempted burglary in a home, arguing against criminal responsibility, the denial of general mitigating circumstances, the denial of the special minor damage mitigation, and contested recidivism. The court rejected these arguments because they merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning, lacking the specific critique required for cassation review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce issues already examined by the lower court without providing specific, critical arguments against the legal reasoning of the judgment under review.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
R nato il 03/04/1983 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Kucheryavyy Ihor ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, l'affermazione di penale responsabilità per il delitto tentato di furto in abitazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il riconoscimento della recidiva contestata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfrr. pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della