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Ordinanza — n. 22476/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing and lack of new evidence regarding statutory mitigation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22476/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for remittal to the ordinary section based on violations of Article 131-bis of the Penal Code and general mitigating circumstances, but the court found these arguments merely reiterated the lower court's reasoning. Furthermore, the defense memorandum was filed late, missing the fifteen-day deadline required by Article 611 of the Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 611, para. 1 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of the contested judgment's reasoning without new elements and if the defense memorandum is submitted after the statutory fifteen-day deadline.

Schlagwörter

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inadmissible appeal late defense memorandum Article 611 c.p.p. Article 131-bis c.p. manifestly unfounded reiteration of reasoning court costs and fine Einstellung des Betrugsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 611, para. 1 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p
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Volltext

a Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Bellamacina Federico e la memoriadifensiva del 7 maggio 2026 con cui la difesa ha insistito per la rimessione del ricorso allaSezione ordinaria argomentando in particolare sui motivi inerenti all’art. 131-bis c.p. e alleritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito in sede dilegittimità in quanto si risolve nella reiterazione di profili di censura che rinvengono nellasentenza impugnata la quale ha indicato plurimi e convergenti elementi dimostrativi dellaconsapevole responsabilità dell’imputato in ordine all’ordito truffaldino dallo stessoprogrammato e realizzato (v. pag. 3);ritenuto, altresì, che ad una giudizio di manifesta infondatezza deve pervenirsiriguardo alle ulteriori censure spiegate, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio dimotivazione, in ordine al diniego tanto della causa speciale di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. che delle circostanze attenuanti generiche, posto che il giudizio didisvalore espresso dalla Corte di merito si avvale dell’indicazione di plurimi e coerentielementi ostativi (v. pag. 4);che, peraltro, su tali profili di ricorso deve darsi atto della tardività della memoriadifensiva tenuto conto che non è stato osservato il termine di quindici giorni stabilito dall’art.611 prima parte c.p.p. e che comunque il dato del modesto valore del danno risulta confutatoin sentenza, oltre richiamandosi altri elementi di disvalore espressivi di abitualità e gravitàdel reato e di capacità a delinquere;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI