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Sentenza — n. 22401/2026 — snpen KI-generiert

Italian court annuls appeal sentence for drug trafficking due to calculation error in reduced detention term.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 22401/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the detention term while dismissing the challenge to the conviction's factual basis. The defendant argued the sentence was illogical and violated procedural rules, but the court found the factual findings on drug trafficking valid. The court ruled that the reduction of the penalty due to the abbreviated trial procedure resulted in a mathematical error, mandating a recalculation of the final sentence.

Legislator-Regeste

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Art. 533, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 442, comma 2, cod. pen.: The Court of Cassation may correct calculation errors in the final penalty imposed under an abbreviated trial procedure without remanding the case, provided the conviction itself remains legally sound.

Schlagwörter

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abbreviated trial procedure calculation error penalty drug trafficking conviction Court of Cassation annulment procedural reform partial Betäubungsmittelabhängigkeit qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz Doppelverwertungsverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per Cessazione i'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di dogiianza: I) Illegittimità della sentenza d'appello per viciaziene dell'art. 533, comma 1„ cod.
Art. 442, comma 2, cod. pen.
II) Violazione deil'art. 442, comma 2.
Art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
All'emenda dell'errore di calcolo può provvedere questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
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Volltext

03T2E0B) nato il 02/04/1986 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dei 7/10/2025, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Treviso, ha ridotto la pena inflitta a Leba Dr, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.P„ 309/90, in quella di anni 1 : mesi 8 di reclusione ed euro 267 di multa. La pena era cos i determinata pena base anni tre di reclusione ed euro 450 di multa; ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione: cc euro 400 di multa; ulteriormente ridotta per il rito .abbreviato alla pena di cui sopra.

Ha proposto ricorso per Cessazione i'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di dogiianza: I) Illegittimità della sentenza d'appello per viciaziene dell'art. 533, comma 1„ cod. proc. peri. in relazione all'art. 192, corriti-la 2, ccd. pro, peri.; manifesta illogicità della sentenza nella parte in aei la Corte d'a:ppello di Venezia, disattendendo i più recenti arresti giurisprudenziai.„ ha ritenuto sussistente la fattispecie di reato contestata, dovendo piuttosto desumersi dagli atti la destinazione della sostanza stupefacente ;n sequestro all'esclusivo uso personale;

II) Violazione deil'art. 442, comma 2. con, priac, pan. nella parte in cui :a Corte d'appello ha ridotto la pena, per effetto della scelta del rito, in misura inferiore ad un terzo ecce. E' stata depositata tempestiva memoria nella quale la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso, 2. L primo motivo di doclianza è inammissibile. Le deduzioni ivi sviluppate, dietro l'apparente prosp:ettaziarie del vizio di legittimità, concernendo la ricostruzione e la valutazione dei fatto, nonché l'apprezzamento del materiale prodatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, la quale ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su ccndivisibili massime di ..'SnWte227(3.

Deve in proposito osse .7-varsi come !a destinazione allo spaccio della sostanza di cui era in possesso l'imputato è stata validamente esclusa in sentenza sulla base di apprezzamenti in fatto non qualificablii in termini di contraddittorietà o di manifesta ilogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 6 della sentenza, iaddove sono stati posti in rilievo il dato quantitatvo della sostanza stupefacente rinvenuta, la separazione della sostanza in singole confezioni, l'occultamento della stessa, il rinvenimento di materiale idoneo alla desatura e confezionamento della sostanza, il rinvenimento di somme di denaro non giustificabili sulla base delle condizioni economiche del ricorrente, l'incompatibilità della quantità di droga sequestrata con una "scorta" personale, atteso il valore commerciale della stessa raffrontato con le eiandizioni socio economiche dell'imputato.

3. Fondato risulta il rrot. e ricorso attinente alla erronea determinazione della pena. Per effetto della riduzione del ritc„ a pena detentiva finale deve individuarsi in anni I e mesi 4 di reclusione. All'emenda dell'errore di calcolo può provvedere questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

l) cod. proc. peri. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente aila pena detentiva, da rideterminarsi in anni uno e mesi quattro di reclusione. Si dichiara inarrimissiolle ricorso nel resto. P.Q.M