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Ordinanza — n. 22393/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for reiterative arguments and insufficient mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22393/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's drug trafficking conviction. The appellant argued for a one-third reduction in the sentence due to generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely reiterative of issues already adequately addressed by the Court of Appeal. The court determined that the defendant's substantial drug quantities and extensive criminal history justified the original sentencing enhancements, rendering the appeal without merit.

Legislator-Regeste

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Art. 442 c.p.p.; Art. 73 DPR 309/90: The cassation court declares an appeal inadmissible when the grounds cited are merely reiterative of profiles already adequately examined and dismissed by the court of appeal, and when the defendant's criminal history and quantity of drugs justify the denial of maximum mitigating circumstances.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction reiterative arguments generic mitigating circumstances continuation enhancement inadmissible appeal criminal history relevance sentencing proportionality Strafmilderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 442 c.p.p.
Art. 73 DPR 309/90
del Tribunale di Foggia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R.
art. 442 cod. proc. pen
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Volltext

nato a CERIGNOLA il 31/08/1952 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Michele Losurdo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 6 novembre 2025 di conferma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Foggia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90 alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e euro 14000 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che i motivi con cui sono stati censurati la mancata riduzione di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità dell'aumento per la continuazione interna sono meramente reiterativi di profili già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di appello con motivazione a cui il ricorrente non ha contrapposto alcun argomento in fatto o in diritto. I giudici hanno richiamato la rilevanza dei quantitativi di sostanza detenuta, pari a kg. 9,935 di hashish pari a 23.713 dosi (a cui vanno aggiunti ulteriori gr. 80 della medesima sostanza pari a 491 dosi) e gr. 850 di cocaina pari a 4.805 dosi e con motivazione non sindacabile il sede di legittimità hanno valutato che la gravità della condotta di reato e la capacità a delinquere comprovata dai plurimi precedenti penale ostassero al riconoscimento delle circostanze generiche nella massima estensione e valessero a giustificare l'entità dell'aumento in continuazione, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M