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Ordinanza — n. 22390/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for non-proposed issues and factual re-evaluation errors.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22390/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The defense argued for a new evaluation of facts regarding the drug sale to a minor, claiming the lower court erred in legal characterization. The court rejected this, stating that factual disputes belong to the appellate court and that new issues were not properly raised in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, c.p.p.: Appeals are inadmissible if they raise issues not proposed in the appeal or concern factual re-evaluation reserved for the appellate court.

Schlagwörter

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inadmissible appeal factual re-evaluation non-proposed issues appellate jurisdiction drug trafficking minor

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 609, comma 2, c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier
Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti

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Volltext

posto da: HEDHILI AMIN VINCENZO nato a FRATTAMAGGIORE il 29/07/1999 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;iv de ia ciedsiene.' Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Hedhili Amin Vincenzo, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 73, comma 5 e 80 d.P.R. 309/90. Considerato che le d ed o n ' viiup pa te dalia difesa, nelle quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione all'episodio riguardante la cessione di sostanza stupefacente alla giovane acquirente minorenne, dietro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione dei fatto, nonché l'apprezzamento dei materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha Fornito, unitamente ai primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello dei Tribunale.

Considerato, quanto alle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, che trattasi di rilievi non devoluti alla Corte di merito nell'atto di appello. Considerato che, in bere ai combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, gomme 2, codi proc peni, non possono essere dedotte in cessazione questioni non prosipettate nei motivi dl appello, a meno che si tratti di questioni allw't'iLo in oc,ni stato e grado del qiudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (ex muitis Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv, 255577;

Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504). Rilevato, pertanto, che i rK:orso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al padamento delle spese processuall e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M