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Ordinanza — n. 22377/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to prior rejection of mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22377/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court ruled this was a mere repetition of arguments already rejected by the lower courts. The decision emphasized that the lower court's factual assessment on mitigating circumstances is unchallengeable in cassation unless contradictory.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; The appeal regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it is generic or merely repeats arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal factual assessment cassation review prior rejection penal code art 133 court costs Gattungssache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Occorre ricordare che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Occorre ricordare che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004
259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
.ed anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Volltext

o il 27/09/2000 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Imad Rachdi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 27 novembre 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Pescara in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di mesi 4 di reclusione e euro 800 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione nella quale sono stati valorizzati i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente.

Occorre ricordare che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). .ed anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M