Cassation court dismisses appeal against traffic offense reclassification based on significant alcohol indicators and vehicle damage.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's reclassification of the traffic offense and penalty adjustment. The appellant argued the conviction was illogical because the defendant consumed wine prior to the breathalyzer test to avoid measurement, yet the court found the criminal conduct established by high alcohol levels, vehicle exit from the road, and witness testimony. Consequently, the court ruled that the original factual assessment remained valid and the appeal lacked merit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 186 comma 2 lett. b) e commi 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285; When significant alcohol indicators, vehicle damage, and corroborating witness testimony establish criminal conduct, a prior consumption of alcohol by the suspect does not invalidate the conviction for the offense.
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KI-generiertVolltext
N nato il 26/09/1982 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Sava Paul Florin ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 25 settembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia di condanna, ha riqualificato il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c) e commi 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 , in 'quello di cui all'art. 186 comma 2 lett.
b) e commi 2 bis e rideterminato la pena. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità è manifestamente infondato. Il difensore lamenta che la Corte, pur dando atto che Sava dopo l'incidente ma prima della misurazione effettuata con etilometro, aveva bevuto due bicchieri di vino, proprio al fine di non consentire l'accertamento, abbia ritenuto integrata in ogni caso la fattispecie di cui all'art. 186 comma 2 lett.
b) CdS. La motivazione della Corte in proposito non è manifestamente illogica. I giudici hanno ritenuto il rilievo penale della condotta sulla base di indici significativi, quali il tasso alcolemico rilevato all'atto della misurazione pari a 2,86 gil e 2,69 g/I, la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale con sfondamento di recinzione e abbattimento di segnaletica e le dichiarazioni del teste il quale aveva dichiarato che l'imputato era già in stato di ebbrezza e per questo motivo egli gli aveva offerto due bicchieri di vino. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M