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Ordinanza — n. 22364/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding legal qualification of facts in a plea agreement case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22364/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the legal qualification of facts in the plea agreement did not constitute an obvious error. The appellant argued for a different characterization, but the lower court correctly applied the law based on the evidence. The Court ruled that such appeals are limited to manifest errors where the qualification is clearly eccentric to the charges.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 5.12, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea agreement cases, cassation appeals based on erroneous legal qualification of facts are admissible only for obvious errors where the qualification is clearly eccentric to the charges and not immediately evincible from the indictment or judgment.

Schlagwörter

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plea agreement appeal legal qualification error obvious error standard cassation inadmissibility manifest eccentricity Verteidigungskosten Geldbußen wegen Zuwiderhandlung gegen Verfahrensvorschriften Erlass von Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Conslee,eie jie, in sede di siiddicazidne .delia pena su richiesta delle parti, ai sensi delili,art. 444 cod.
Art. 5.12, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decic,lone in ordine ai!a inammissibilità dei ricorso deve essere adottata pocìà art. 5.12, comma 5-bis, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
pen., che i fatti sono correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P,R.
Art. 129, cod. proc. pen.
avendo il Tribunale evideriziato che dall'esame degli atti Ci indadine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
avendo il Tribunale evideriziato che dall'esame degli atti Ci indadine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che i fatti sono correttamente qualificati ai sensi dell'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 34494 dei 13/07/2006, Pournya
Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Garnal Eo Sayed Ahmed
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Volltext

posto da: CANIELLO ANTONIO nato a POLLENA TROCCHIA il 12/05/1983 avverso la sentenza del 22/01/2026 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto da Canielio Antonio a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi c'l2ell'art, 448, comma 2-bis, cod. prore peri., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteogiamento risulta broponibile solo per motivi attinenti all'espressione della voionta dell'imputato, ai difetto di correiazione tra richiesta e sentenza, aii'ei-•-onea .i_,,alificazione giuridica dei fatto, all'iilegailtà della pena o della misura di sicurezza.

Conslee,eie jie, in sede di siiddicazidne .delia pena su richiesta delle parti, ai sensi delili,art. 444 cod. proc. peri., accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere cella prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivala con una succinta descrizione del fatto aszhe deddclbile ijabb ilimputazione, con l'affermazione della correttezza dela sua qi,.:all .l'icazione 'giuridica e della congruità della pena "patteglata'' i',tra le tante, Sez. 4, n. 34494 dei 13/07/2006, Pkournya, Rv. 234824).

Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione (,-..,iiuridiea dei fatto si-i;Lenzd è limitata ai soli casi o: errore manifesto, cc,nficurabile quando tale qualificazione risuitl, con indiscussa inelmedlatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai contenuto dei capo di imputazione, sicché è inarrirnissibile l'impugnazione che denunci, in rriccio aspecifico e non autosufficiente, una vioiazione di legge non immediatamente evincibile dai tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (cos, da ltirrio„ Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Garnal Eo Sayed Ahmed Rv. 283023- 01).

Nella specie, !a sentenza impugnata si è attenuta a tali .oriricloi. avendo il Tribunale evideriziato che dall'esame degli atti Ci indadine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che i fatti sono correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P,R. 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che la decic,lone in ordine ai!a inammissibilità dei ricorso deve essere adottata pocìà art. 5.12, comma 5-bis, cod. r_n-312, peri, prevede espressamente, ouale unico moceilo proce_dimentale per !a dichiarazione di inarrimssiOi.ità ce: :rcomoavemo e sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenute,, pertanto, che d ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de: ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cessa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa deí ricorrene (Corte Cost. senti. n. 186 dei 13.6.2000).

P.Q.M.

Dic P.Q.M