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Ordinanza — n. 22361/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds regarding drug possession inference.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22361/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michel Frederic Cirasa inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Cirasa challenged a conviction for drug possession based on an inference that he owned cocaine found near him after he fled with an associate. The court rejected the appeal because the grounds raised by the appellant were deemed legally inadmissible and fell outside the scope of judicial review for the lower court's factual inferences.

Legislator-Regeste

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; The appeal is inadmissible when the grounds raised concern a factual inference or an alternative reading of evidence that does not constitute a violation of law or a defect in reasoning subject to cassation review.

Schlagwörter

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drug possession inference inadmissible appeal grounds factual presumption review cassation jurisdiction limits drug trafficking conviction Überwachungsmaterial polizeiliches Fehlverhalten Alibi

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
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Volltext

REDERIC nato il 15/01/1975 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Michel Frederic Cirasa ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9 dicembre del 2025 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 15 marzo 2021 alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.500 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che il motivo con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità è inammissibile. La Corte d'appello ha dato atto che nel corso di un servizio di osservazione Cirasa e altra persona con cui si trovava, Francesco D'Amore, alla vista degli operanti si erano separati e dileguati: gli inquirenti sospettando che potessero essersi disfatti di qualcosa, compiendo a ritroso il percorso effettuato dai due avevano trovato un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina e avevano posi visto Cirasa fare ritorno nel luogo ove la droga era stata rinvenuta e cercare con la torcia del cellulare qualcosa.

Sulla base di tali dati di fatto la Corte ha desunto in maniera non manifestamente illogica che la droga appartenesse al ricorrente. A tale motivazione il ricorrente contrappone una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando un sindacato che esula dal vaglio rimesso al giudice di legittimità Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M