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Ordinanza — n. 22359/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for tax evasion omission due to lack of specific intent and procedural repetition.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22359/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued against the conviction for failing to report income variations, but the court found the lower court correctly established that the defendant accepted the risk of non-compliance despite legal advice. Consequently, the conviction for the crime of omitting relevant income declarations was upheld without further review.

Legislator-Regeste

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Art. 95 d.P.R. n. 115/2002; The crime of omitting relevant income variations requires proof of general intent, excluding liability for mere lack of control, and appeals reiterating already decided grounds are inadmissible.

Schlagwörter

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omission of income declaration general intent requirement tax evasion omission inadmissible appeal procedural repetition Entschädigung des Rechtsanwalts elterlicher Unterhaltsbeitrag unversteuertes Einkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 95 d.P.R. n. 115/2002
Gianni Oi Mattia ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 3 ottobre del 2025 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 550 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R.
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
Gianni Oi Mattia ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 3 ottobre del 2025 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 550 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R.

Zitierte Rechtsprechung

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sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019
115/2002 devono essere pur sempre sorrette dal dolo generico, gravando sull'accusa l'onere di provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, Rv.
n. 21577 del 21/4/2016
277129; n. 21577 del 21/4/2016, Rv.
n. 4623 del 15/12/2017
267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep.
n. 7192 del 11/1/2018
271949; n. 7192 del 11/1/2018, Rv.
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Volltext

I nato a LATINA il 13/02/1978 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Gianni Oi Mattia ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 3 ottobre del 2025 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 550 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 consistito nell'avere omesso di comunicare le variazioni di redditi rilevanti relative all'anno 2014, all'anno 2016 e all'anno 2017.

2. Rilevato che entrambi i motivi, con i quali il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reati sono inammissibili in quanto reiterativi di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di Appello con argomentazione coerente con i dati riportati e non manifestamente illogica. Vero è che la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 95 d.P.R n. 115/2002 devono essere pur sempre sorrette dal dolo generico, gravando sull'accusa l'onere di provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, Rv. 277129; n. 21577 del 21/4/2016, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, Rv. 272192) e che la necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo.

Tuttavia nel caso in esame i giudici di merito hanno rilevato che, al di là dell'incongruenza della delega alla moglie di operare comunicazioni relative alle proprie vicende penali, il ricorrente ha quantomeno accettato il rischio dell' inadempimento, dato che la necessità di provvedere tempestivamente alle comunicazioni delle variazioni di reddito era stata rappresentata sia al di Mattia che alla moglie dal legale; in ogni caso ha proseguito la Corte non è emerso che Di Mattia, fosse impossibilitato à gestire le proprie vicende processuali, soprattutto con riferimento alla mancata comunicazione delle variazioni relative all'anno 2017, posto che in tale periodo egli era in esecuzione pena e non lontano per ragioni lavorative. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 'Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M