Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of positive mitigating circumstances.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared Vincenzo Billeci's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his criminal conviction inadmissible. Billeci argued for generic mitigating circumstances, but the court found his claims to be a mere repetition of previously rejected arguments without new evidence. The court upheld the original sentence by emphasizing the gravity of the prolonged, physically violent resistance rather than applying further leniency.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; Art. 582 e 585 cod. pen.: An appeal based on generic allegations of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court legitimately justified the denial through the absence of positive elements and the gravity of the violent conduct.
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KI-generiertVolltext
O nato a CARINI il 19/01/1985 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Vincenzo Billeci ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24 settembre2925 di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine ai reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 337 cod. pen. e 582 e 585 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione.
La Corte, in aderenza al principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01), ha rilevato non sussistere elementi da giustificare ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio e ha dato risalto in senso contrario alla gravità del fatto, consistito in una azione prolungata di resistenza anche fisicamente violenta. Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q P.Q.M