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Ordinanza — n. 22336/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal claiming personal drug use intent violates criminal liability under Art. 73 DPR 309/90.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22336/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Farina Dino's appeal against the Second Instance Court of Messina's conviction for drug trafficking. The appellant argued that the seized substance was intended for personal use, but the court held this defense falls outside the scope of admissible legal censure. The court reasoned that the lower court's factual findings regarding the quantity, potency, and packaging were logically sound and not subject to review.

Legislator-Regeste

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Art. 73 comma 5 DPR 309/1990; The Court of Cassation cannot review the factual reasoning of the court of appeal regarding the intent of personal use when the lower court's assessment is based on concrete evidence and logical deduction.

Schlagwörter

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drug trafficking liability personal use defense Cassation admissibility factual reasoning review DPR 309/1990

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73 comma 5 DPR 309/1990

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Volltext

posto da: FARINA DINO nato a TREBISACCE il 18/06/1999 avverso la sentenza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gii atti e la sentenza impugnata, esaminato i! rftlorso p?-o;::,p,sto da Farina Dino, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di n-ierito, dm reato di Clii all'art. 73, Gomma 5, d.P.R. 309/90; Rilevato one„ con motivo unco, l'imputato deduce violazione di legge e vizio O: motivazione in relazione d:Vaffermazione di penale responsabilità per il reato di CO; all'art. 73 comma 5 5:7,5.. 309/.1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale.

Considerato che la dogiianza non rientra nei nurnerus clausus (delle censure deducibii. in sede J egittin:ta, investendo proriii di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione dei giudice di merito, le cui determinazioni, a! riguardo, sono nsindacabiI n cessazione ove siano sorrette, come ne: 117;re-sente caso, d2 rnol5,i2zbne congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giúriWco seguit:o da: L;L:',-».:;ante e delle ragioni dei decisurn. Nel caso di speOe, ciaHe cadenze rnotúzionali deila sentenza d'appello è enucleabile una circostanziata, avendo i giudici ci .; secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabihtà, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze d~ocessuaii, in nessun modo censurabile sotto proflo delle ra7ionalità ar.)drez7amenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o cfi manifesta illogicità, come si desume dalle consderazion formuiate dal g:udice a quo alla pagina 3 della sentenza, laddove ha posto in rilievo i quant;tatPvo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, l'elevato principio attivo, il numero di dosi ricavabili, il frazionamento in due involucri separati.

Rilevato, pertanto, one deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro trerni:a in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. DichiE-ìr P.Q.M