Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 22328/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as appeal arguments exceed admissible scope of legal review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22328/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding evidence re-evaluation and generic mitigation exceeded the permissible scope of a legal review. The court found the lower court's analysis of intercepted conversations and the absence of specific mitigating circumstances to be rational and fully supported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the defense's arguments merely propose alternative factual assessments or merit-based evaluations that fall outside the strict boundaries of a legal review of the lower court's reasoning.

Schlagwörter

KI-generiert
legal review scope intercepted conversations generic mitigation inadmissible appeal Cassazione Rome Einvernahme des Opfers Strafuntersuchungsakten Straftaten gegen den Geheimbereich

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
del Tribunale di Cassino il 30 novembre 2021, con la quale Valerio Di Paola era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R.
d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
art. 81 cod. pen
del Tribunale di Cassino il 30 novembre 2021, con la quale Valerio Di Paola era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: DI PAOLA VALERIO nato a FORMIA il 08/01/1987 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il luglio 2025 che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Cassino il 30 novembre 2021, con la quale Valerio Di Paola era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Itri, Fondi e Formia tra il 25 aprile e il 6 giugno 2018 (capi 3, 3.1 e 3.2).

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti sostanzialmente a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere penalmente rilevanti i fatti ascritti a Di Paola, hanno compiutamente valorizzato e analizzato le conversazioni intercettate, interpretandone il significato in maniera non illogica, anche alla luce degli ulteriori accertamenti investigativi della P.G. (cfr. pagine 17, 18 e 19 della sentenza impugnata).

Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello rimarcato in senso ostativo l'assenza di profili suscettibili di positivo apprezzamento e il difetto di specificità della richiesta difensiva (cfr. pagina 19 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.MIl Cr591re estensore IN krn-iict Etkruior Marzia