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Ordinanza — n. 22312/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of relevance to legality review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22312/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of contestation was manifestly unfounded. The defense attempted to re-evaluate evidentiary sources regarding drug trafficking, but the appellate court had already constructed a logical chain connecting the number of doses, storage methods, and the quality of the accomplice. The court held that differing merit assessments by the defense are not permitted in a legality review, thus upholding the conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the court of appeal's reasoning is rational and the defense's alternative merit assessments fall outside the scope of legality review.

Schlagwörter

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manifestly unfounded appeal legality review scope drug trafficking conviction evidentiary re-evaluation inadmissible appeal Nichtigkeitsgründe Revision von Invalidenleistungen ungenügende Rechtsschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Volltext

posto da: BURRAFATO GIOVANNI nato a TERMINI IMERESE il 05/08/1997 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Palermo il 6 novembre 2024, con la quale Giovanni Burrafato era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto accertato in Palermo il 23 maggio 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere la destinazione allo spaccio della droga, hanno correlato in maniera non illogica (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) il numero di dosi medie, 29, ricavabili dallo stupefacente trovato nella disponibilità dell'imputato, le modalità di conservazione e di occultamento della droga e la qualità di assuntore della persona con cui gli operanti hanno visto l'imputato in occasione dello scambio dell'involucro.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.Mrit4