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Ordinanza — n. 22301/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for rehashing merits already decided by lower courts.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22301/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation was manifestly unfounded. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing a defect in the lower court's reasoning regarding drug quantities and prior criminal record. The court rejected this as a mere repetition of merits already thoroughly addressed by the appellate judges, falling outside the scope of a legitimacy review.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded or constitute a mere repetition of arguments already adequately treated by the court of first instance or appeal, thereby exceeding the perimeter of the legitimacy judgment.

Schlagwörter

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetition of merits legitimacy review generic mitigating circumstances Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten mengenmässig qualifizierter Kokainhandel Substanzmittelmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Volltext

posto da: CICCARELLI RUGGERO nato a TRIGGIANO il 20/01/1988 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 1° luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 18 settembre 2024, ha rideterminato in anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena a carico di Ruggero Ciccarelli, ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Noicattaro il 14 febbraio 2024.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo, e in maniera pertinente, la molteplicità, la qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti detenute (cocaina, hashish, marijuana), oltre che i precedenti penali dell'imputato. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.MFa io Zunica r DEPOSITATA IN CANOE. ERIA i7GJ2 6 Fiezion d;Z,I.ark) literàa De